È il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la propria identità.
Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune indipendentemente dalla loro età anagrafica così come stabilito dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in Legge n. 106 del 12 luglio 2011).
Il suddetto decreto ha inoltre differenziato la durata della carta d'identità in base alla fascia di età.
Le nuove validità temporali sono le seguenti:
- 3 anni, per i minori di 3 anni
- 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni, per i maggiorenni.
L'art. 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità: "I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare", pertanto la carta d'identità sarà valida fino al giorno del compleanno.
Tale disposizione si applica solo ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto.
La carta d'identità può essere rilasciata con validità per l'espatrio (per l'ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del mediterraneo consultare il sito della Polizia di Stato).
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio (vedi modulo allegato).
In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente la presenza di un solo genitore.
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.
Il rinnovo può essere richiesto dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento.