
Modalità per effettuare un cambio di residenza nel Comune con provenienza da altro comune del territorio italiano o dall'estero
Requisito
Abitare effettivamente nel Comune all'indirizzo dichiarato all'Anagrafe.
Descrizione
Le persone che vengono ad abitare (cioè a fissare la propria residenza) nel Comune possono alternativamente:
A) presentarsi presso il Settore Servizi Demografici – piano terra per consegnare il modulo "dichiarazione di residenza" debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Si precisa che non saranno accettate domande in carta libera o in un formato diverso e che il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le parti contrassegnate da un solo asterisco.
Si ricorda che l’art. 5 – primo comma - del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, dispone: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. E’ pertanto necessario presentarsi allo sportello con la copia del titolo registrato che consente di occupare l’immobile: contratto di compravendita, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, in alternativa, presentarsi con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riportata in calce alla presente pagina, debitamente compilata.
Il cambio di residenza avviene secondo le seguenti modalità:
- i cittadini italiani e comunitari extracomunitari possono presentare direttamente la richiesta agli sportelli
Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza" può richiedere l'iscrizione anagrafica per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi agli sportelli del salone anagrafe con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art.1 lett. d) e art.35) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "dichiarazione di residenza".
Per le persone che:
- entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.):
è il capo convivenza (non il diretto interessato) che effettua l'iscrizione anagrafica su apposito modulo corredato di data, timbro e firma del capo convivenza;
- entrano a far parte di un nucleo familiare già residente (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia):
all'atto della dichiarazione di residenza è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente.
Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli, per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata.
Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune procederà all'iscrizione anagrafica (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda) e subito dopo l'iscrizione potranno essere richiesti i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui il richiedente sia nato nel comune dove chiede la residenza, anche il certificato di nascita.
Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il Comune di precedente iscrizione trasmetta al Comune che procede alla richiesta di iscrizione i dati necessari al completamento della pratica anagrafica (di norma entro 7 giorni dall'inizio della procedura). Nel periodo necessario alla definizione della pratica è comunque sempre possibile produrre autocertificazioni.
In alternativa alla presentazione del modulo allo sportello i richiedenti possono:
B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con una delle seguenti modalità:
- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Urago d’Oglio - Settore Servizi Demografici - Piazza Guglielmo Marconi, 26 - 25030 Urago d'Oglio (BS) per fax esclusivamente al numero Fax. 030717016 e negli orari di sportello). Eventuali spedizioni effettuate ad altri numeri di fax del Comune saranno considerate non ricevute;
- per via telematica esclusivamente all'indirizzo: demografici@pec.comune.uragodoglio.bs.it.
Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune saranno considerate non ricevute.
Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
Al modulo deve essere inoltre allegata:
- copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- codice fiscale e patente di guida;
- copia del titolo che consente di occupare l’immobile: contratto di compravendita, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, in alternativa, deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riportata all’interno del modulo "dichiarazione di residenza";
- per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato B (vedi in fondo alla pagina);
- per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato A (vedi in fondo alla pagina).
L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, qualora la copia del contratto non sia stata allegata, la dichiarazione è irricevibile nel caso in cui non sia stata compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportata in calce alla pagina;
- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 4 e n. 5 sopra riportati.
L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).
CONTRIBUZIONE
Nessuna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ. modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
- Decreto Legge n. 47 del 28/3/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 80 del 23/05/2014.
Modalità per effettuare un cambio di indirizzo nell'ambito del Comune sia del singolo che del nucleo familiare
Requisito
Abitare effettivamente nel Comune al nuovo indirizzo dichiarato all'Anagrafe.
Descrizione
Le persone che intendono procedere al cambiamento di abitazione (cioè al cambio di indirizzo) nell'ambito del Comune possono alternativamente:
A) presentarsi presso il Settore Servizi Demografici - e nelle modalità indicate come per il cambio residenza (vedi sopra)
Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza" può richiedere il cambio di abitazione per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi agli sportelli del salone anagrafe con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art. 1 lett. d) e art. 35)) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "dichiarazione di residenza".
Per le persone che:
- entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc...): è il capo-convivenza (non il diretto interessato) che effettua il cambio di indirizzo, sull'apposito modulo per convivenze corredato di data, timbro e firma del capo convivenza;
- entrano a far parte di un nucleo familiare già residente (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia): all'atto della dichiarazione di cambiamento di abitazione è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente (art. 4 DPR 223/1989).
Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli, per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata.
Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune procederà al cambio di abitazione (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda) e subito dopo potranno essere richiesti i certificati di residenza e stato di famiglia.
Nel periodo necessario alla definizione della pratica è comunque sempre possibile produrre autocertificazioni.
In alternativa alla presentazione del modulo allo sportello i richiedenti possono:
B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con una delle seguenti modalità:
- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Urago d’Oglio - Settore Servizi Demografici - Piazza Guglielmo Marconi, 26 - 25030 Urago d'Oglio (BS) per fax esclusivamente al numero Fax. 030717016 e negli orari di sportello). Eventuali spedizioni effettuate ad altri numeri di fax del Comune saranno considerate non ricevute;
- per via telematica esclusivamente all'indirizzo: demografici@pec.comune.uragodoglio.bs.it.
Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune saranno considerate non ricevute.
Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
- copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- codice fiscale e patente di guida;
- copia del titolo che consente di occupare l’immobile: contratto di compravendita, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, in alternativa, deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riportata all’interno del modulo "dichiarazione di residenza";
- per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato B (vedi in fondo alla pagina);
- per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato A (vedi in fondo alla pagina).
L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illegibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, qualora la copia del contratto non sia stata allegata, la dichiarazione è irricevibile nel caso in cui non sia stata compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportata in calce alla pagina;
- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 3 e n. 4 sopra riportati.
L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).
CONTRIBUZIONE
Nessuna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ.modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
- Decreto Legge n. 47 del 28/3/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 80 del 23/05/2014.
INTRODUZIONE
Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 27 paesi membri dell'Unione Europea.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.
Per familiari si intendono:
- coniuge;
- discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.
SOGGIORNO FINO A TRE MESI (art. 6 D.Lgs. 30/2007)
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).
SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI (art. 7 D.Lgs. 30/2007)
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.
Documentazione da presentare per iscriversi in anagrafe, utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza", ed ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illegibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, qualora la copia del contratto non sia stata allegata, la dichiarazione è irricevibile nel caso in cui non sia stata compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportata in calce alla pagina;
- quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati. Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
A) Per lavoratori subordinati:
- Documento d'identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
- Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (contratto di lavoro) (*);
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**);
B) Per lavoratori autonomi:
- Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
- Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (Iscrizione alla CCIAA - Partita IVA - Codice fiscale) (*);
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**);
C) Per chi è in possesso di idonei mezzi economici:
- Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
- Autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46/47 DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.9 comma 3 lettera b D.Lgs 6/2/2007 n.30 e di disporre per sè stesso e i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate (*);
- Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
- Assicurazione sanitaria (*):
sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza; - copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).
D) Per gli studenti non lavoratori:
Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
- Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;
- Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
- Certificato di iscrizione ad un Istituto pubblico o privato riconosciuto (*);
- Assicurazione sanitaria:
sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza; - copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).
E) Per i familiari UE di cittadini di cui ai punti precedenti:
- Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
- Copia degli atti originali di soggiorno, tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origini (tranne per i certificati plurilingue), ad esempio: certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente (*);
- Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione (*);
- Per tutti gli ascendenti e per i discendenti utra 21 enni: dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino UE in possesso di autonomi requisiti di soggiorno (*).
Si ricorda che l'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione Europea sia un lavoratore ovvero disponga per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno (art. 29 - terzo comma, lettera b) - del D.Lgs. n. 286/1998).
F) Per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE e familiari di cittadini della Unione Europea:
- Passaporto valido;
- Visto di ingresso;
- Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno;
- Documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue);
- Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione.
Per i familiari a carico o conviventi nel paese di provenienza o assistiti personalmente dal cittadino UE per gravi motivi di salute (art.3 Dlgs 30/2007):
- Documento che attesti:
la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue), oppure la relazione stabile registrata nel Paese dell'Unione; - Autodichiarazione del cittadino dell'Unione Europea della qualità di familiare a carico o convivente ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
- Assicurazione sanitaria:
sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza. - Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari o conviventi di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate.
L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
A conclusione del procedimento anagrafico il richiedente verrà contattato per procedere al ritiro dell'attestazione di soggiorno (si avverte che è necessaria una marca da bollo da € 16,00).
CITTADINO UE GIÀ ISCRITTO IN ANAGRAFE ALLA DATA DELL'11 APRILE 2007
I cittadini UE già residenti che abbiano presentato (prima dell' 11 Aprile 2007) domanda alla Questura per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e quelli già residenti che non abbiano presentato domanda alla Questura per il rilascio del permesso o della carta di soggiorno e non siano in possesso di un titolo valido di soggiorno devono richiedere la conferma dell'iscrizione anagrafica presso il Settore Servizi Demografici –
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna)
Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale possono richiedere al comune di residenza l'attestazione di soggiorno permanente che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. (Artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/07).
Sono previsti alcuni casi per cui i soggetti interessati maturano il diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art 15 del Decreto Legislativo n. 30/ 2007).
Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
La richiesta per ottenere l'attestazione di soggiorno permanente deve essere presentata presso il Settore Servizi Demografici -
CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO
Il cittadino UE, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- segue un corso di formazione professionale.
Iscrizione AIRE
DESCRIZIONE
Il trasferimento riguarda i cittadini italiani già iscritti all’anagrafe della popolazione residente a Urago d’Oglio. I cittadini italiani che intendono trasferire la residenza all’estero, per un periodo superiore a 12 mesi, possono trasferirsi all'estero ed ottenere l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero) in due diversi modi:
- recandosi, entro 90 giorni dalla data dell'emigrazione, al Consolato italiano all’estero che provvederà ad inviare la pratica al Comune affinché possa procedere all’iscrizione all’AIRE;
- denunciando, prima di espatriare, il trasferimento all’Anagrafe del Comune indicando l’esatto indirizzo estero; anche in questo caso, successivamente alla denuncia all'Anagrafe, è necessario dichiarare il trasferimento presso l'Ufficio Consolare.
Quest'ultimo provvederà all'invio della conferma al Comune dell’avvenuto trasferimento, alla cui notizia si procederà all'iscrizione all'AIRE.
REQUISITI
Aver trasferito all'estero la propria dimora abituale con intenzione di permanervi per un periodo non inferiore a 12 mesi.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Modulo “ Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero” e relativi allegati.
Il modulo può essere alternativamente:
- presentato allo sportello del Settore Servizi Demografici recapiti come sopra indicati
- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Urago d’Oglio - Settore Servizi Demografici - Piazza Guglielmo Marconi, 26 - 25030 Urago d'Oglio (BS) per fax esclusivamente al numero Fax. 030717016 e negli orari di sportello). Eventuali spedizioni effettuate ad altri numeri di fax del Comune saranno considerate non ricevute;
- per via telematica esclusivamente all'indirizzo: demografici@pec.comune.uragodoglio.bs.it.
Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune saranno considerate non ricevute.
Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmesso attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisiste mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco(*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d’identità del richiedente o del maggiorenne.
CONTRIBUZIONE
Nessuna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 470 del 27.10.1988: Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
- D.P.R. 323 del 06.09.1989: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge del 27.10.1989 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero.
- Legge n. 104 del 27.05.2002: Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla Legge n. 470/1988.
- Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04.04.2012.
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- Consolato Italiano all'estero (entro 90 giorni dalla data di emigrazione).
- Settore Servizi Demografici.