1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale e gli enti affidatari di sua competenza.

3. A tale fine può far riferimento alle strutture responsabili attivando, presso le sedi interessate, le richieste necessarie all’espletamento del suo mandato nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni vigenti.

4. Acquisiti gli elementi di valutazione il difensore civico trasmette verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o ai cittadini che ne hanno chiesto l’intervento, con riserva di sollecitazione personale presso gli organi amministrativi responsabili qualora emergessero disfunzioni, abusi, carenze od omissioni.

5. L’amministrazione interviene, su specifica segnalazione del difensore civico, procedendo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, al riesame della pratica e delle eventuali responsabilità.