1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e competenza giuridico amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, per grave inadempienza degli obblighi assegnati.