1. È previsto il ricorso a forme di consultazioni popolari, sotto forma di referendum consultivi riguardanti materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum non possono essere indetti su materie afferenti a tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggii statali o regionali, nonché su materie che sono già state oggetto di precedente consultazione referendaria nell’arco dell’ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 25 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.