1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente si avvarrà oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza agli altri. Tra questi mezzi di comunicazione figura l’informazione a mezzo stampa con spazi di intervento garantiti ai gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

3. L’informazione deve avere i presupposti della completezza, tempestività, imparzialità, della trasparenza e, per gli atti destinati ad una pluralità di soggetti, deve avere carattere di generalità.

4. Compete alla Giunta comunale l’adozione di provvedimento organizzativi che diano sostanza e concretezza al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.