1. Il Comune riconosce, nei limiti e nei modi indicati dalla legge, ai cittadini uraghesi singoli o associati, indipendentemente da ogni posizione giuridicamente qualificata, l’accesso agli atti amministrativi prodotti o, comunque, detenuti dallo stesso Comune, dove per atto amministrativo si intende non solo la dichiarazione di volontà, di giudizio ma qualsiasi documento attinente all’attività amministrativa, con esclusione dei pareri forniti, in via riservata, da professionisti privati, nonché degli atti che siano indicati, motivatamente dal Sindaco, come temporaneamente riservati per la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese.
2. L’accesso è altresì garantito ai cittadini non uraghesi solo qualora abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tutela questa che preclude la dichiarazione di temporanea esclusione assunta dal Sindaco di cui al comma precedente, con conseguente esercizio del diritto di accesso.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso i dati personali particolari cosiddetti “sensibili”, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute e di vita sessuale, a meno che non ne sia precluso l’accesso a seguito di consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Risultano accessibili i dati personali inerenti all’identità, all’attività e comunque desunti dai requisiti pubblicistici degli atti e dei documenti amministrativi, fermo restando che il trattamento dei dati personali, azionabile con il diritto di accesso, deve svolgersi in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, e non per fini speculativi o strumentali od emulativi.