1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione  di  appositi  organismi  determinando:  finalità  da  perseguire, requisiti per l’adozione,

composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti al comma precedente sono sentiti nelle materie di pertinenza.