1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adozione,
composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3. Gli organismi previsti al comma precedente sono sentiti nelle materie di pertinenza.