1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Gli interessi da tutelare possono essere rappresentati da singoli cittadini nonché da soggetti collettivi che intervengono in rappresentanza di un interesse diffuso del quale può essere portatore un’associazione o un comitato.
3. Il responsabile del procedimento cura gli atti dai quali consegue l’adozione del provvedimento dandone contestualmente la dovuta notizia, secondo i modi e i tempi previsti dalla legge, agli interessati.
4. Spetta al regolamento l’individuazione delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo all’adozione del provvedimento finale.
5. Nel caso in cui particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito, derogando dalla comunicazione personale, ricorrere a forme di pubblicità e di informazione ritenute idonee di volta in volta dall’amministrazione procedente.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono prestare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell’istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sei, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno, o rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato.
9. Se l’intervento partecipativo non esista in un provvedimento, l’amministrazione deve comunque esprimere per iscritto, entra trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, petizione o proposta.
10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, fatta eccezione per quelli che il regolamento sottrae all’accesso.
11. E’ prevista la possibilità che l’amministrazione procedente possa concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.