1. Il Comune valorizza la partecipazione popolare all’attività dell’ente, a prescindere dall’età, dalla residenza o domicilio, dalla nazionalità.

2. Il Comune promuove le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, gli organismi di partecipazione a dimensione anche territoriale.

3. Le articolazioni delle forme di partecipazione popolare concorrono, secondo il principio di sussidiarietà, con il Comune al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, esse esplicano la loro attività avuto riguardo alle singole finalità istitutive nel rispetto della ripartizione delle competenze e dei livelli decisionali.

4. In presenza di particolari tematiche amministrative legate ad aspetti di viabilità, di tutela ambientale, di realizzazione di opere pubbliche di rilevante impegno economico, l’amministrazione attiva una preventiva consultazione popolare che, in rapporto alla specificità della tematica, può limitarsi ad un coinvolgimento ristretto oppure allargato ivi compresa la fattispecie di cui all’art. 10 comma 2 del presente Statuto.