1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un concorso interessante più enti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati: piano finanziario, costi, fonti di finanziamento, i rispettivi rapporti fra enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.