1. Il Comune si avvale della facoltà, prevista per legge, di stipulare con altri comuni o enti pubblici o enti strumentali o con la provincia particolari forme di accordo rappresentate dalle convenzioni.

2. La convenzione esprime un accordo pattizio diretto a costituire uffici e gestioni comuni, a gestire opere pubbliche, a realizzare iniziative, programmi speciali ed altri servizi.

3. Tra le possibilità contenute nel comma precedente trova spazio, nell’ottica del contenimento dei costi di gestione della normativa vigente, la gestione in convenzione con altro Comune del servizio di segreteria comunale.

4. È prevista per l’espletamento di particolari servizi sociali a valenza socio assistenziale o di pubblica istruzione o per altre finalità istituzionali, la stipula di convenzioni con enti pubblici, strumentali, morali e istituti privati.

5. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obbiettivi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.