1. La gestione a mezzo di istituzione afferisce all’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L’istituzione è un organismo strumentale dell’ente locale, dotata di autonomia gestionale.
2. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono. Viene configurata la possibilità che servizi sociali gestiti in economia dal Comune siano affidati alla gestione a mezzo di istituzione.
3. Il regolamento determina la pianta organica del personale, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
5. Il Consiglio comunale approva gli atti fondamentali della istituzione e inoltre è competente sulla copertura degli eventuali costi sociali.