1. La gestione a mezzo di istituzione afferisce all’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.  L’istituzione  è  un  organismo  strumentale  dell’ente  locale,  dotata di autonomia gestionale.

2. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono. Viene configurata la possibilità che servizi sociali gestiti in economia dal Comune siano affidati alla gestione a mezzo di istituzione.

3. Il regolamento determina la pianta organica del personale, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

5. Il Consiglio comunale approva gli atti fondamentali della istituzione e inoltre è competente sulla copertura degli eventuali costi sociali.