1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e a comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.