1. Il presidente è nominato dal Consiglio comunale contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione.

2. I requisiti per la nomina del presidente sono analoghi a quanto previsto al comma secondo dell’articolo 39.

3. Il presidente rappresenta l’ente, presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.