1. Il Segretario comunale è l’organo burocratico cui è affidata la gestione dell’ente.
2. Egli la esercita avvalendosi degli uffici nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e funzione di gestione amministrativa.
2-bis. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’apposito albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ripartito per sezioni regionali. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina del nuovo Segretario è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è da intendersi confermato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
3. Lo stato giuridico, il ruolo, le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
4. L’attività del Segretario comunale si svolge in intrinseca connessione con l’attività del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, dal quale ultimo il medesimo Segretario dipende funzionalmente.
5. Nel conseguimento degli obbiettivi dell’Ente interviene nelle materie di competenza, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi.