1. Gli uffici informano la loro attività, nell’assetto integrante dell’ente, ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obbiettivo;
b) formazione, responsabilizzazione, aggiornamento del personale;
c) superamento della rigidità contrattuale con adozione di un modello culturale di elasticità delle strutture di servizio e del personale;
d) informatizzazione degli uffici tali da consentire, con il supporto dell’innovazione tecnologica, una deburocratizzazione delle procedure;
e) analisi e individuazione della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun unità dell’apparato;
f) applicazione dei principi privatistici al pubblico impiego.
L’individuazione delle forme e delle modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna è definita dal regolamento.