1. Il personale degli uffici è costituito dai pubblici dipendenti in rapporto di servizio, di ruolo e non di ruolo.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
Il regolamento disciplinerà in particolare:
a) la struttura organizzativo funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) i diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione disciplina prevista per legge;
f) il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obbiettivi determinati e con convenzione a termine.
3. La copertura – da parte di soggetti esterni al Comune - dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.
4. Tali incarichi presuppongono la vacanza nell’organigramma di profili idonei allo svolgimento di mansioni altamente qualificate, l’incarico avrà durata semestrale e può essere rinnovato soggiacendo per tutto il resto a quanto previsto dalla legge.