1. I servizi pubblici sono forme particolari dell’azione locale che nel perseguire scopi e finalità di rilevanza sociale operano nell’interesse della comunità.

2. I servizi pubblici, riservati per legge alla competenza del Comune, sono ordinati secondo le norme statutarie e regolamentari.

3. La gestione dei servizi pubblici si realizza attraverso diverse forme in particolare:

a) gestione in economia;
b) gestione in concessione;
c) gestione a mezzo di azienda speciale;
d) gestione a mezzo di istituzione;
e) gestione a mezzo di società di capitali.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio avviene previa valutazione comparativa delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.