1. I servizi pubblici sono forme particolari dell’azione locale che nel perseguire scopi e finalità di rilevanza sociale operano nell’interesse della comunità.
2. I servizi pubblici, riservati per legge alla competenza del Comune, sono ordinati secondo le norme statutarie e regolamentari.
3. La gestione dei servizi pubblici si realizza attraverso diverse forme in particolare:
a) gestione in economia;
b) gestione in concessione;
c) gestione a mezzo di azienda speciale;
d) gestione a mezzo di istituzione;
e) gestione a mezzo di società di capitali.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio avviene previa valutazione comparativa delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.