1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15, comma IV- bis, della legge n° 55/1990 come modificato dall’articolo 1 della legge n° 6/1992.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco l’esercizio delle funzioni è affidato all’assessore più anziano d’età e in subordine al consigliere più anziano per carica elettiva.