1. La Giunta comunale, quale organo di collaborazione del Sindaco, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, per legge, al Consiglio comunale o che non siano ricompresi nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi e degli uffici.
2. La Giunta, nell’esercizio delle sue attribuzioni di governo:
a) definisce, adegua e verifica di concerto con il Sindaco le linee programmatiche che vanno sottoposte all’esame del Consiglio;
b) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
c) opera le modifiche della pianta organica del Comune;
d) predispone la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione;
e) redige una relazione illustrativa al conto consuntivo;
f) approva il piano esecutivo di gestione (P. E. G.), le modifiche del P. E. G., le modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli servizi, i prelevamenti dal fondo di riserva, le richieste di anticipazioni di tesoreria;
g) adotta le variazioni di bilancio sottese da ragioni di urgenza;
h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, e ne formalizza le transazioni;
l) approva i progetti preliminari delle opere pubbliche da includere nell’elenco annuale dei lavori pubblici oltre ai progetti definitivi ed esecutivi;
m) conferisce gli incarichi professionali o di consulenza;
n) abrogato;
o) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.