1. La Giunta  comunale, quale organo di collaborazione del Sindaco, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, per legge, al Consiglio comunale o che non siano ricompresi nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi e degli uffici.

2. La Giunta, nell’esercizio delle sue attribuzioni di governo:

a) definisce, adegua e verifica di concerto con il Sindaco le linee programmatiche che vanno sottoposte all’esame del Consiglio;

b) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio;

c) opera le modifiche della pianta organica del Comune;

d) predispone la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione;

e) redige una relazione illustrativa al conto consuntivo;

f) approva il piano esecutivo di gestione (P. E. G.), le modifiche del P. E. G., le modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli servizi, i prelevamenti dal fondo di riserva, le richieste di anticipazioni di tesoreria;

g) adotta le variazioni di bilancio sottese da ragioni di urgenza;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, e ne formalizza le transazioni;

l) approva i progetti preliminari delle opere pubbliche da includere nell’elenco annuale dei lavori pubblici oltre ai progetti definitivi ed esecutivi;

m) conferisce gli incarichi professionali o di consulenza;

n) abrogato;

o) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.