1. La posizione giuridica e lo statuto dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. La decadenza dei consiglieri comunali dalla carica e dalle funzioni ricorre in presenza di tre assenze anche non consecutive al Consiglio Comunale non preventivamente giustificate. La pronuncia di decadenza viene avviata d’ufficio e, previo contraddittorio pubblico del consigliere inadempiente, esita in atto deliberativo. E’ fatto obbligo ai singoli consiglieri comunali giustificare, anche per interposta persona, le assenze saltuarie od occasionali, notiziando, per iscritto o con altro mezzo ritenuto idoneo, il Presidente in coincidenza dell’appello introduttivo ai lavori consiliari. Compete al Segretario comunale registrare, nel verbale della seduta, le assenze giustificate o non giustificate, ferma restando la possibilità degli stessi consiglieri di comunicare, per tempo, anche al Segretario comunale l’assenza ai lavori consiliari

3. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate al Consiglio comunale. Tali dimissioni sono irrevocabili,  non necessitano della presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale provvede, entro dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di registrazione al protocollo comunale, alla surrogazione. Nel caso di dimissioni plurime il Consiglio comunale provvede alla surrogazione, nei termini di cui sopra, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

5. Qualora durante il mandato amministrativo, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. La sospensione dalla carica e dalle funzioni, a seguito della consumazione di particolari delitti previsti dalla legge, è disciplinata dalla medesima legge.

6. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla sostituzione del consigliere sospeso ai sensi dell’articolo 15, comma IV- bis, della Legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall’articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n° 16, con altro consigliere in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.

7. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell’ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, mantenendo il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio comunale. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

8. (abrogato)