1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari quali espressione di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

2. Le commissioni consiliari sono organi consultivi distinti, in rapporto ai settori di attività politico amministrativa del Comune, in prima commissione (affari istituzionali, bilancio), seconda commissione (assistenza, servizi sociali), terza commissione (pubblica istruzione, cultura e sport), quarta commissione (lavori pubblici, urbanistica, ambiente). Esse sono costituite da consiglieri comunali secondo un rapporto proporzionale riferito alla consistenza numerica delle singole forze politiche presenti in Consiglio comunale.

3. La presidenza della prima commissione, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita, previa nomina in seno alla stessa commissione per voto plurimo, alle opposizioni; parimenti viene attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni di indagine che il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta, istituire al proprio interno per valutare questioni o aspetti dell’attività amministrativa politica e gestionale.

4. I poteri, la composizione, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate da apposito regolamento.