8 Marzo 2021

È un assegno pagato dall’INPS, da chiedere al proprio Comune di residenza, per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali)

Destinatarie dell'assegno e requisiti per l'accesso

Possono chiedere l’erogazione dell’assegno di maternità:

  • cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
  • carta di soggiorno;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è pari a euro 17.416,66.

Cosa spetta

In caso di madre non lavoratrice, un assegno di importo complessivo pari ad € 1.740,60 (€ 348,12 per cinque mensilità). In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale). L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di Urago d’Oglio, preferibilmente tramite email all’indirizzo servizisociali@comune.uragodoglio.bs.it oppure in forma cartacea presso l’ufficio protocollo, necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

I modelli per presentare la domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Urago d’Oglio www.comune.uragodoglio.bs.it oppure ritirati presso l’ufficio protocollo.