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Protezione Civile

La Protezione Civile è un organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale e gestita direttamente dagli Enti Locali. Il suo scopo è quello di rendere operativo un sistema capace di tutelare le persone, le strutture e l’ambiente dai rischi e dagli effetti causati dalle calamità naturali o da ogni altra situazione di emergenza. E’ ovvio dunque che il primo fronte in cui si muove la Protezione Civile è quello della prevenzione e della valutazione del pericolo e quindi l’abbattimento dei potenziali rischi per i cittadini. Il personale della Protezione Civile operante nei Comuni è costituito da volontari, i quali sono diretti e coordinati dalle Amministrazioni Locali. Con la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che fissa gli obiettivi, definisce gli eventi e classifica le attività di Protezione Civile. Gli obiettivi chiaramente indicati dalla legge sono la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi. Sono addetti a tale tutela le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio. Gli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo sono ripartiti in 3 categorie: Eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria. Eventi che per la loro natura ed estensione comportino l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria. Eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Le attività di protezione civile sono dalla legge così classificate: Prevenzione: adozione di misure finalizzate ad evitare o ridurre al minimo la probabilità di danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Soccorso: interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Emergenza: ovvero attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. COMPITI ATTRIBUITI AI COMUNI: Il Decreto Legislativo n. 112/1998, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, disciplina le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative: All’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali. All’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale. Alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142 del 8 giugno 1990, ed in ambito montano tramite le comunità montane e alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali. All’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza. Alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. All’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
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